Il Decreto 8 agosto 2024 con Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I viene pubblicato in GU n 207 del 4 settembre.
Si tratta del contributo per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.
Il soggetto gestore della misura è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia mentre:
- le risorse a disposizione per la concessione dei voucher,
- le modalità di presentazione delle domande,
- i criteri di valutazione,
- la documentazione necessaria,
- il circuito finanziario,
- i rapporti tra i soggetti e il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy. Con lo stesso decreto sono fissati altresì i termini di apertura di presentazione delle domande.
Vediamo cosa si può acquistare con il voucher 3I e come richiederlo.
1) Voucher 3I: cosa ci acquisto?
Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:
- a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della
brevettabilità dell’invenzione; - b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Si precisa che i servizi di cui sopra, per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto.
L’inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
Ciascun soggetto può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
L’impresa utilizzerà il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento sono disciplinate all’art. 4, comma 7.
Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.
2) Voucher 3I: procedura per la domanda
Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
- a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita’ dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorita’ preventive;
- b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.
Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.
L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per potere accedere all’agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonchè il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico.
Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell’avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione.
Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell’istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
A seguito dell’esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull’effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all’art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell’apposito campo del relativo CUP ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l’intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), l’esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all’art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell’inserimento in tali elenchi.
Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, nè ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.
Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.