Notifica delle comunicazioni di irregolarità per mancati versamenti IVA e ritenute entro fine mese.
Come previsto dal “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024), entro il prossimo 30/09/2024 verranno notificate – a contribuenti e sostituti – le comunicazioni di irregolarità per i mancati versamenti di IVA e ritenute relative al periodo d’imposta 2022 (modelli IVA e 770 2023).
1) Entro il 30 settembre gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022
Entro fine mese sarà operativo il nuovo termine di notifica degli “avvisi bonari” (ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) per le omissioni delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto, termine fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: in questo caso, dunque, con riguardo ai modelli 2023 per il periodo d’imposta 2022.
Ciò in quanto il “Decreto Sanzioni” (art. 1, comma 7 del D.Lgs 87/2024) ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, il quale, rispetto a quanto previsto in materia penale per i reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute (artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000), ha stabilito che gli esiti di simili controlli automatizzati vadano comunicati al sostituto d’imposta e al contribuente entro la citata data di fine settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Termine che permetterà ai contribuenti interessati di pagare le imposte in questione evitando la punibilità per il reato di omesso versamento.
A tal fine si ricorda che, sempre ad esito di quanto previsto dal D.Lgs 87/2024, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo:
- a quello di presentazione del modello 770, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta; quanto detto, tuttavia, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione (ex art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, n. 462), e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973) il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore agli stessi 50.000 euro;
- a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’imposta dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta; anche in questo caso la norma non si applica se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione, e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore a 75.000 euro.
Pertanto, visto il termine del 31 dicembre – in questo caso 2024 – per il versamento dell’IVA e delle ritenute al fine di non incorrere nei delitti di cui sopra, a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità gli operatori avranno modo di pagare quanto in precedenza omesso, regolarizzando la propria posizione.