La scelta tra credito d’imposta per la Zes unica e credito d’imposta Transizione 5.0 non è l’unica possibile per le imprese.
Al Sud possibile usufruire della Zes unica, ma si attende ancora il piano strategico. Nella scelta dei contributi giocano un ruolo dirimente percentuale e spesa
Anche il vecchio credito di imposta per beni 4.0 può essere più interessante della 5.0.
Al Sud, in particolare, la scelta di puntare sugli incentivi per la Zes unica, cumulabili con la 4.0, può non essere vincente.
In attesa dei decreti attuativi (quello per la Zes unica era atteso entro il 30 dicembre 2023 mentre quello per Transizione 5.0 entro il 2 aprile), le imprese possono cominciare a valutare i pro e i contro delle diverse misure.
All’inizio è passato il messaggio che per le imprese del Sud è meglio optare per gli incentivi riservati alla Zes unica, cumulabili con la 4.0, ma approfondendo le valutazioni la situazione può cambiare, soprattutto se gli investimenti sono a rischio di slittamento al 2025.
Credito di imposta 4.0 o Transizione 5.0
Il vantaggio della 5.0 sembra affievolirsi nei confronti delle altre agevolazioni quando i numeri salgono oltre i 2,5 milioni di euro. Sotto i 200mila euro, invece, l’agevolazione per la Zes non ammette le spese; ne consegue che le imprese del Sud devono optare per Transizione 5.0 per questa tipologia di progetti. La differenza di costi di gestione può far propendere per l’incentivo Zes cumulato con la 4.0; si pensi ai progetti ammissibili alla Zes unica nella fascia da 200mila a 300mila euro, per i quali l’imprenditore può autocertificare le spese, risparmiando anche sui costi della perizia.
La certificazione energetica che attesta la riduzione dei consumi è «gratuita» per tutte le pmi. Prevede, ovviamente, un’uscita di cassa che, tuttavia, rientrerà a investimento ultimato con il contributo di un rimborso al 100% sotto forma di credito di imposta, fino a 10mila euro di spesa. L’incentivo viene spalmato in cinque anni se l’impresa non riesce a utilizzare tutto il credito di imposta entro il 31 dicembre 2025. I costi di certificazione contabile delle spese sostenute sono anch’essi rimborsabili fino a 5mila euro, ma solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
Dal punto di vista della percentuale di agevolazione, Transizione 5.0 concede un contributo più elevato fino a 2,5 milioni di euro di spesa, considerando che anche la fascia più bassa di agevolazione permette di ottenere il 35%. Da questa soglia in poi, le imprese che ottengono una riduzione dei consumi del solo 5% sui processi o del solo 3% sull’unità produttiva trovano più conveniente, per progetti composti, splittare i 2,5 milioni di euro successivi sulla 4.0 che concede un contributo del 20%, anziché del 15%. Situazione neutrale, a parte i costi aggiuntivi sulla 5.0, per le imprese che sono nella fascia di riduzione dei consumi che oltrepassa il 10% in caso di riduzione di processi e il 6% in caso di riduzione dei consumi in unità produttiva fino a cinque milioni di euro di investimento; queste imprese prenderebbero il 20% con ambedue le agevolazioni. Torna, quindi, vincente la 5.0 da cinque a 10 milioni di euro con una percentuale che rimane del 20%.
Il fotovoltaico necessita sempre di un macchinario
Per le Zes, nell’interpretazione che gli impianti fotovoltaici, in attesa dei decreti attuativi, siano tra le spese ammissibili considerando la locuzione «impianto», scatta il vincolo secondo il quale l’impresa deve fare un investimento che va a impattare sulla capacità produttiva. Analizzando la legge 219/23, sono agevolabili solo i progetti di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento Ue 651/2014. Questi devono essere relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
A oggi non è specificato se rientrano gli «impianti» fotovoltaici (da considerare le varie circolari dell’agenzia delle Entrate sul tema), ma comunque, se l’ammissibilità verrà confermata, sarà generalmente richiesto che questi impianti siano proposti come parte di progetti più complessi comprendenti anche macchinari a uso produttivo.
L’ammissibilità del fotovoltaico per la normativa Transizione 5.0 è già esplicita. La norma prevede, infatti, che gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, siano ammissibili nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Incognita 2025 per la Zes
Non è ancora noto il piano strategico della Zes unica che ha durata triennale e definisce la politica di sviluppo della Zes unica. Questo piano avrà ha il compito di individuare «anche in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della Zes unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione». È di tutta evidenza che questo porterà alcuni interventi a essere agevolati e altri no. Se il piano strategico non dovesse uscire prima del decreto attuativo della 5.0, le imprese del Mezzogiorno potrebbero spostarsi su quest’agevolazione, i cui contenuti sarebbero, a quel punto, più certi.
Fonte Il Sole 24 ore
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