Telelavoro transfrontaliero: A partire dal 2024 il lavoratore frontaliero italiano che svolge oltre il 50% dell’attività in Italia deve versare (tramite il datore di lavoro non residente) i contributi previdenziali in Italia.
Accordo su telelavoro transfrontaliero. Dal 1° gennaio 2024 se l’attività da remoto svolta nel Paese di residenza è superiore al 50% dell’orario di lavoro totale si può chiedere di versare i contributi nel Paese in cui ha la sede il datore di lavoro.
Il 28 dicembre 2023 l’Italia ha aderito al nuovo accordo multilaterale europeo in materia di frontalieri e telelavoro valido per il solo piano delle assicurazioni sociali. Il nostro Paese si è dunque aggiunto alla lista dei Paesi europei che hanno firmato l’accordo quadro, formalizzato in base all’articolo 16 del regolamento Ue 883/2004 in materia di sicurezza sociale, che deroga ai criteri ordinari di determinazione della legislazione applicabile, in materia di contributi previdenziali, nel caso di lavoratori dipendenti che prestano in modalità agile una parte dell’attività svolta in due o più Stati membri (nonché in Svizzera, e nei Paesi dello Spazio economico europeo).
Le restrizioni alla mobilità introdotte durante la pandemia hanno accresciuto enormemente la diffusione del remoteworking e tale modalità lavorativa è divenuta strutturale in molte realtà lavorative dopo il periodo emergenziale, tanto da richiedere un’apposita normazione, soprattutto quando si tratta di lavoratori frontalieri. L’accordo quadro prende quindi in considerazione il caso del dipendente che, per una parte del tempo, lavora da remoto nello Stato di residenza, diverso da quello in cui ha la sede il datore di lavoro.
Entrando nel dettaglio, l’Accordo si applica ai dipendenti assunti da aziende aventi sede legale in uno Stato Membro (es: Italia) che tuttavia risiedono e lavorano da remoto (anche parzialmente) in uno Stato Membro diverso (es: Francia). Questi lavoratori potranno continuare a versare i contributi previdenziali nello Stato Membro in cui ha sede il datore di lavoro (es: Italia), sempreché non si trovino in una delle seguenti situazioni:
– esercitano abitualmente un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza e/o
– esercitare abitualmente un’attività in uno Stato diverso da quelli indicati al comma 1 e/o
– sono lavoratori autonomi.
L’applicazione dell’esenzione avviene richiedendo il Modello A1 nello Stato di appartenenza che ha una validità massima di tre anni, con possibilità di proroga.
Al 16 gennaio 2024, hanno aderito all’accordo quadro i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia.
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Fonti:
fiscomania.com
lavorofacile.it
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