Definizioni chiave:
- Start-up innovative: Rientrano nella definizione dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012.
- PMI innovative: Rientrano nella definizione dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015.
Principali agevolazioni fiscali:
- Gli investimenti in start-up e PMI innovative danno diritto a una detrazione fiscale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Se la detrazione è superiore all’imposta lorda dovuta, l’eccedenza viene trasformata in un credito d’imposta, utilizzabile per compensare imposte future.
- Queste agevolazioni si applicano agli investimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023.
Sostegno agli investimenti nelle PMI:
- La legge modifica l’articolo 27 del D.L. n. 34/2020 per incentivare la patrimonializzazione delle imprese italiane, favorendo anche il rafforzamento delle filiere produttive e delle infrastrutture strategiche.
- Viene introdotto un nuovo comma (5-bis) che consente al Patrimonio Destinato di sottoscrivere quote o azioni di organismi d’investimento collettivo (fondi di investimento) di nuova costituzione, a patto che siano gestiti da società autorizzate e con politiche d’investimento in linea con le finalità del Patrimonio Destinato.
Condizioni per gli organismi d’investimento collettivo:
a) Gli investimenti devono essere orientati verso titoli quotati emessi da aziende italiane di medie e piccole dimensioni con un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro. b) È possibile investire anche in titoli di debito emessi dall’Italia o da Stati membri dell’UE. c) Il Patrimonio Destinato non può detenere più del 49% del patrimonio del fondo, mentre il restante deve essere coperto da investitori privati alle stesse condizioni.
Ulteriori modifiche normative:
- Articolo 14 del D.L. n. 73/2021: Vengono aggiornate le disposizioni riguardanti le agevolazioni per investimenti in start-up e PMI.
- Anagrafe nazionale delle ricerche: Viene potenziata la gestione dei dati relativi a progetti di ricerca e innovazione.
- Modifiche al Testo Unico della Finanza (TUIF):
- Società di investimento semplice (SiS): Il limite di patrimonio netto per queste società è stato aumentato da 25 a 50 milioni di euro.
- Deroghe per i GEFIA italiani: Si consente ai soggetti che controllano una SiS di costituire ulteriori SiS, purché il patrimonio complessivo non superi i 50 milioni di euro.
In sintesi, la legge mira a favorire gli investimenti in start-up e PMI innovative attraverso detrazioni fiscali e strumenti di finanziamento più flessibili, supportando così la crescita del settore tecnologico e innovativo in Italia.