Il Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto Omnibus (D.L. 9 agosto 2024, n. 113), che include misure in materia di concordato preventivo biennale. Un emendamento cruciale introduce quello che viene definito come “ravvedimento speciale”, che si configura in realtà come un condono per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, esclusivamente destinato ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) che decidono di aderire al concordato preventivo biennale.
Gli effetti del ravvedimento
Il ravvedimento tombale per i soggetti ISA consente di evitare accertamenti fiscali su IVA, IRAP e imposte sui redditi per gli anni 2018-2022, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Nello specifico, per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP, viene totalmente bloccata ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato. Per quanto riguarda l’IVA, pur di evitare una procedura di infrazione da parte dell’UE, si limita la possibilità di accertamenti analitici induttivi, già inibiti per imprese e professionisti con punteggio ISA superiore a 8,5.
Le conseguenze per chi non aderisce
La scelta di non aderire al ravvedimento speciale comporta delle conseguenze. In particolare, i limiti per l’applicazione delle sanzioni accessorie (ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 472/1997) sono ridotti della metà. Le sanzioni possono includere l’interdizione dalle cariche di amministratore, l’esclusione dai pubblici appalti e la sospensione delle attività imprenditoriali o professionali, con sanzioni che possono durare fino a 12 mesi in caso di violazioni superiori ai 50.000 euro.
L’ammontare dell’imposta sostitutiva
Il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta è legato al punteggio ISA del contribuente. La base imponibile viene calcolata applicando una percentuale al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Le percentuali variano in base al punteggio ISA:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10,
- 10% per quelli con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10,
- 20% per punteggi tra 6 e 8,
- 30% per punteggi tra 4 e 6,
- 40% per punteggi tra 3 e 4,
- 50% per punteggi inferiori a 3.
L’imposta sostitutiva applicata al reddito sarà del 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per quanto riguarda l’IRAP, l’imposta sostitutiva è fissata al 3,9%.
Riduzioni e modalità di pagamento
L’imposta sostitutiva sarà ridotta del 30% per le annualità 2020 e 2021, tenendo conto della pandemia da Covid-19, e non potrà essere inferiore a 1.000 euro. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in massimo 24 rate mensili con interessi legali, a partire dalla stessa data.