L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 avente per oggetto: “Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Novità sulla disciplina delle locazioni brevi” Come si ricorderà, la legge di bilancio 2024 ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi (articolo 1, comma 63) modificando l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, portandola al 26% rispetto al precedente 21%.Locazioni brevi aliquota al 26%
Tra le novità più significative del documento di prassi si evidenzia che:
Si tratta di una posizione che potrebbe dar luogo a fastidiose complicazioni: considerando il caso, per esempio, di un immobile concesso in locazione dal 23 dicembre 2023 fino al 7 gennaio 2024, stando a quanto riportato nel documento di prassi si dovrebbe procedere considerando la quota di canone maturata negli ultimi giorni del 2023 da assoggettare a tassazione nella misura del 21 per cento, mentre la parte restante maturata nel 2024, pari a 7 giorni, sarà soggetta a tassazione nella misura del 26 per cento.
Altro aspetto di non poco conto riguarda l’indicazione di applicare il principio del canone maturato espressamente per i redditi fondiari di cui all’art. 26 del TUIR, nulla dicendo rispetto ai canoni derivanti dalla sublocazione dei medesimi immobili o concessi in comodato che sono da considerare tra i redditi diversi dove si applica il principio di cassa. Salvo ulteriori prese di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di sub locazione e comodato, la maggiore aliquota del 26% dovrebbe applicarsi per i canoni percepiti dal 1° gennaio 2024.
Per quanto riguarda gli intermediari, si segnala quanto segue:
La disciplina delle locazioni brevi è contenuta all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017 dove si stabilisce che si intendono per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La circolare n. 24/E del 2017 precisa che tali contratti sono tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche e sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto e della durata senza la necessità che sia adottato un particolare schema contrattuale.
In particolare, si evidenzia quanto segue.
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