La Legge N. 111/23, nota come “Delega al Governo per la Riforma fiscale”, ha introdotto significative modifiche nell’autotutela tributaria, conferendo maggiore forza a questo strumento nel ripristinare la legalità fiscale.
Questa riforma, delineata nella Gazzetta Ufficiale del 14/08/2023, si propone di estendere l’applicazione dell’autotutela anche agli errori manifesti, nonostante la definitività dell’atto, e di rendere impugnabili il diniego o il silenzio dell’amministrazione finanziaria in tali casi. Inoltre, limita la responsabilità nell’ambito del giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.
Questa nuova disposizione legislativa rappresenta un tentativo del Legislatore di potenziare uno strumento già presente nell’operato dell’Amministrazione Pubblica, consentendo di porre rimedio unilateralmente a situazioni di conflitto e violazione del principio di legalità.
L’autotutela si applica sia nel diritto amministrativo che in quello tributario, ma con differenze sostanziali. Mentre nel primo caso si tratta di interessi legittimi, nel secondo si parla di diritti soggettivi, entrambi tutelati dall’articolo 53 della Costituzione. Questa distinzione riflette la diversità della natura genetica del diritto coinvolto e giustifica la positivizzazione dell’autotutela obbligatoria nel campo tributario, che la sgancia dall’esercizio della discrezionalità tipica dell’agire amministrativo.
Il Decreto Legislativo N. 219/23 ha ridefinito la disciplina dell’autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa attraverso l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies nello “Statuto del Contribuente”. Mentre il primo disciplina l’autotutela obbligatoria per casi di manifesta illegittimità, il secondo affronta situazioni residuali e sussidiarie.
Il comma 3 dell’articolo 10-quater limita la responsabilità con riguardo alle valutazioni di fatto alle sole ipotesi di dolo, una disposizione che appare eccessiva considerando che le ipotesi di errore materiale sono prevalenti. Inoltre, le modifiche apportate al Decreto Legislativo N. 546/92 rendono impugnabile il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela, sia essa obbligatoria o facoltativa.
Questa riforma comporterà una rivisitazione dei regolamenti degli Enti locali e solleva interrogativi sulla gestione del contenzioso tributario, considerando la mancanza di istanza di parte per l’autotutela e la restrizione delle ipotesi di autotutela obbligatoria.
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