Con la Legge di Bilancio 2025, è stato confermato il limite di esenzione per i fringe benefit fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori e fino a 2.000 euro per coloro che hanno figli a carico (art. 12 del TUIR). Tuttavia, non tutti gli amministratori di società potranno beneficiare di questa agevolazione.
Cosa prevede la normativa
La soglia di esenzione riguarda beni, servizi e rimborsi concessi dal datore di lavoro, tra cui:
Utenze domestiche (luce, gas, acqua)
Spese per l’affitto della prima casa
Interessi sul mutuo per l’acquisto della prima casa
Secondo l’art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR, la soglia di esenzione si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, tra cui:
Lavoratori dipendenti
Soci di cooperative
Titolari di borsa di studio e tirocinio
Stagisti e collaboratori coordinati e continuativi
Amministratori di società
Esclusioni per gli amministratori
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito due casi in cui gli amministratori non possono accedere all’esenzione del fringe benefit:
Amministratori con partita IVA
Se l’incarico di amministratore rientra nelle attività istituzionali della professione, i compensi sono considerati reddito da lavoro autonomo e non assimilabili al lavoro dipendente.
Di conseguenza, il fringe benefit non può essere esentato e rientra nel regime fiscale ordinario.
Amministratori senza compenso fisso
Se l’amministratore non percepisce un compenso regolare, l’eventuale fringe benefit viene considerato una forma di retribuzione e non può beneficiare dell’esenzione.
L’interpello Agenzia delle Entrate n. 522/2019 ha confermato che, in assenza di compenso, il fringe benefit assume una funzione retributiva e quindi è interamente tassato.
Le regole sui fringe benefit non si applicano in modo uniforme a tutti gli amministratori. Chi opera con partita IVA o non percepisce un compenso fisso non potrà godere dell’esenzione fiscale. Per evitare contestazioni, è fondamentale verificare la natura del rapporto di lavoro e il trattamento fiscale applicabile ai compensi amministrativi.
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