Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

Il Dlgs successioni e donazioni prevede, tra le altre, novità per la donazione imposta di successione e trust: la cosiddetta tassazione in entrate. Vediamo maggiori dettagli dalla bozza approvata in via preliminare.

Il Dlgs sulle successioni e donazioni, approvato in via preliminare dal CdM n 76secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i i seguenti criteri elencati dal vice ministro Leo in conferenza stampa post aprrovazione:

  • semplificazione,
  • certezza del diritto,
  • razionalizzazione.

Tra le novità compare, la tassazione all’entrata del trust anche senza pagamento d’imposta, vediamo la norma in bozza che la contiene.

Tassazione in entrata del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

Già dal comunicato stampa governativo si evincevano cxambiamenti per i trasferimenti derivanti da trust.

Entrando nel dettaglio, per i trust, si introdurrebbe la possibilità di anticipare la tassazione al momento in cui il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee (cosiddetto regime di “tassazione all’entrata”). 

La bozza del Dlg, che ora è all’esame delle Commissioni parlamentari, potrebbe subire modifiche ma se la norma del testo provvisorio venisse conferamta si tratterebbe di una importante novità.

Con l’art 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione) si prevede che:

  1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
  3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione i beneficiari non siano individuati, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

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