Pubblicata la circolare operativa INPS sulla novità della legge di bilancio sul secondo mese di congedo all’80 % della retribuzione nel 2024, per madre o padre.
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell’ indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps fornisce le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 , prima da parte decreto legislativo 105 2022 (che ha recepito al nuova direttiva comunitaria in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ) e poi dalla legge di bilancio 2023 (legge 197 2022)
In particolare :
Durata dei congedi parentali
Attualmente con riguardo alla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122/2022 e 45/2023:
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 | ||
---|---|---|
LIMITE INDIVIDUALE | LIMITE COMPLESSIVO | |
6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi) | 10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi |
Indennizzo Congedi parentali
Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
– alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non
trasferibile all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non
trasferibili all’altro genitore;
– a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei
limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
– sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all’80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57, giunta con molto ritardo l’istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione del
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell’indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare laspecificazione che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l’ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali sono
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