L. 398/1991 e Enti Associativi: Ancora Applicabile nel 2025

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) attende ancora la piena operatività del suo titolo X, a causa della mancata autorizzazione della Commissione Europea. Questo ritardo impone agli enti associativi di continuare ad adottare per il 2025 il regime fiscale previsto dalla L. 398/1991, non potendo ancora beneficiare dei regimi specifici introdotti dalla riforma.

Situazione Attuale: Perché il Titolo X è Ancora Bloccato?

Il titolo X del Codice del Terzo Settore, che regolamenta il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS), non è ancora in vigore, poiché la sua applicazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Questa richiesta è stata presentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma ad oggi non è stata approvata, generando incertezze per molte realtà associative.

Nonostante questo blocco, alcune disposizioni fiscali sono già operative e applicabili ai seguenti soggetti:

  • Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe dedicata;

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) che hanno completato il procedimento di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

  • Enti del Terzo Settore (ETS) già iscritti al RUNTS.

Gli Effetti del Ritardo della Riforma per gli Enti Associativi

Il continuo rinvio dell’entrata in vigore del titolo X rende ancora incerta la fiscalità delle APS e delle ODV, che non possono ancora applicare il proprio regime fiscale agevolato previsto dagli articoli 84 e 85 del Codice del Terzo Settore. Inoltre, le attività commerciali svolte da questi enti non possono beneficiare del regime “super forfettario” di cui all’art. 86 del Codice.

Per gli ETS che non rientrano nelle categorie sopra menzionate, rimangono inapplicabili sia l’art. 79 (che disciplina il trattamento fiscale delle attività commerciali) che l’art. 80, che prevede un regime forfettario specifico per le attività commerciali svolte dagli ETS.

Cosa Succede nel 2025? Quali Regimi Sono Applicabili?

Nonostante la mancata attuazione del titolo X, il regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 rimane in vigore per gli enti associativi.
Questa norma, originariamente pensata per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), è stata poi estesa alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco, grazie all’art. 9-bis del D.L. 417/1991. Tuttavia, tale articolo verrà abrogato solo nel periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea.

🔹 Conclusione: fino a quando non sarà concessa l’autorizzazione comunitaria, tutti gli enti associativi che rispettano i requisiti potranno continuare ad applicare il regime fiscale agevolato della L. 398/1991.

Chi Può Continuare ad Applicare la L. 398/1991?

Associazioni senza scopo di lucro che hanno già optato per questo regime
Pro-loco
APS e ODV per le attività commerciali, in attesa dell’entrata in vigore dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore

🚫 Chi non può applicarla?
Fondazioni e altri ETS non costituiti in forma associativa, che dovranno fare riferimento ai vecchi regimi fiscali fino all’entrata in vigore del titolo X.

Obbligo di Adeguamento dello Statuto per le ONLUS

Un altro effetto dello slittamento dell’autorizzazione riguarda le ONLUS, che devono adeguare il proprio statuto. Il termine per questa modifica è fissato al 31 marzo dell’anno successivo all’eventuale autorizzazione comunitaria.

📌 Se l’autorizzazione dovesse arrivare nel 2025, il termine per l’adeguamento sarà il 31 marzo 2026.

La mancata attuazione completa della riforma del Terzo Settore costringe ancora per il 2025 molti enti associativi a fare riferimento alla L. 398/1991, posticipando l’applicazione dei regimi agevolati previsti dal Codice del Terzo Settore.

In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, è fondamentale per gli enti del settore mantenere il regime fiscale più vantaggioso disponibile, monitorando gli aggiornamenti normativi per prepararsi ai futuri cambiamenti.

Commercialista Aversa

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