L’INAIL, con istruzione operativa del 6 giugno, è intervenuta in tema regolarità contributiva, per la quale sappiamo che l’articolo 4 del decreto-legge 34/2014, convertito con modifiche dalla legge 78/2014, ha introdotto semplificazioni per il documento unico di regolarità contributiva (cd. Durc), stabilendo che “chiunque ne abbia interesse, compresa la stessa impresa, può verificare in modalità esclusivamente telematica e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese del settore edilizio, delle Casse edili“.
La verifica viene attivata inserendo il codice fiscale del soggetto da controllare attraverso il servizio Durc online, operativo dal 1° luglio 2015 sui portali www.inps.it e www.inail.it.
Se la verifica è positiva, il documento che attesta la regolarità contributiva è valido per 120 giorni dalla data della richiesta. Se esiste già un Durc online valido per il soggetto in questione, il servizio rimanda a quel documento.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, come disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, “l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC un invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle irregolarità rilevate“. L’interessato ha 15 giorni dalla notifica per regolarizzare la propria posizione o fornire gli elementi richiesti.
In tutto questo si è poi riversata la legge 160/2023, che all’articolo 8, comma 4, ha introdotto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni prima della scadenza di un Durc valido, per velocizzare la procedura di rilascio.
L’INAIL fa sapere quindi che, per attuare questa disposizione, è stato rilasciato il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL“, che permette alle imprese e agli intermediari delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva basata sui criteri del Decreto interministeriale del 30 gennaio 2015.
Il funzionamento del servizio, disponibile sul portale INAIL, prevede che la richiesta di simulazione, in presenza di un Durc valido, possa essere effettuata a partire dal quindicesimo giorno antecedente la scadenza del documento, riportando la situazione contributiva al secondo mese antecedente. Se non esiste un Durc valido, la verifica viene effettuata alla data della richiesta, riferendosi alla situazione contributiva al secondo mese precedente.
Se non vengono rilevate irregolarità, l’esito della simulazione è “Regolare”. In caso contrario, l’esito sarà “Da verificare” e sarà necessario contattare la sede competente per ulteriori verifiche.
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