Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro

Modello Lipe la nuova soglia dei 100 euro: Le Entrate aggiornano il modello delle lipe liquidazioni periodiche IVA: i dettagli nel provvedimento del 14 marzo.

Con il Provvedimento n. 125654 del 14 marzo le Entrate modificano il Modello LIPE.

n particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente. 

Ricordiamo che il modello è costituito dal: 

  • frontespizio, composto di due facciate; 
  • modulo, composto dal quadro VP.

1) Modello Lipe: aggiornamento al 14 marzo

In particolare, al modello di comunicazione LIPE (di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017), come modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche

  • a) nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • b) nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • c) nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “100,00”;
  • d) alla pagina 6 delle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;
  • e) alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006).”;
  • f) nelle specifiche tecniche, l’elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “VersamentiAuto”;
  • g) alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “AnnoImposta”, nella colonna “Controlli” le parole “di 2017” sono sostituite dalle seguenti: “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)”;
  • h) alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “DataImpegno”, nella colonna “Controlli” la data “1/01/2017” è sostituita dalla seguente: “1/01/(Anno Invio comunicazione – 4)”;
  • i) alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell’elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 2” sono soppresse e nella colonna “Controlli” le parole “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” sono soppresse; in corrispondenza dell’elemento “DebitoPrecedente”, nella colonna “Controlli” dopo la parola “25,82” sono inserite le seguenti: “se l’elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere <= a 100,00” e sono aggiunti, alla fine, i seguenti punto elenco: “- l’elemento Mese è uguale a 1 o 12” e “- l’elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5.

2) Modello LIPE: modalità di presentazione

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ul timo giorno del mese di febbraio. 

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. 

Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

 Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.  

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